Precedentemente all’emissione del regolamento 2018/1912/UE del 4 Dicembre 2018,la prova del trasporto dei beni INTRA-UE, poteva essere fornita da qualsiasi documento idoneo in grado di dimostrare l’avvenuto scambio con lo stato membro. ( DDT/CMR, fattura del vettore o dichiarazione di ricevimento merce del cliente)
Dal 1 Gennaio 2020, con l’entrata in vigore del suddetto regolamento, i fini dell’applicazione delle esenzioni di cui l’articolo 138 della direttiva 2006/112/CE, si presume che i beni siano stati spediti all’interno della Comunità Europea, in uno dei casi seguenti:
Si ricorda che:
Gli stati membri possono prevedere, o continuare ad applicare disposizioni nazionali riguardo alle prove del trasporto più flessibili rispetto alla disposizione regolamentare.